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Legge 6 febbraio 1987, n. 18 · Legge 6 febbraio 1987, n. 18 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali

Legge 6 febbraio 1987, n. 18 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in misura pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'80 per cento"; al comma 2, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 2: al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "secondo modalita' stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse; dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di societa' per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza". All'articolo 3: al comma 1, dopo le parole: "di pubblico trasporto," sono aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi precedenti al 1982,"; il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' quella di cui al nono comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 , hanno valore di interpretazione autentica". L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987".

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 febbraio 1987.