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Legge 29 gennaio 1987, n. 13 · Legge 29 gennaio 1987, n. 13 — Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra

Legge 29 gennaio 1987, n. 13 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. A decorrere dal 1 luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra.

2. Dalla data di cui al comma 1 e' abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1984, n. 111 .

NOTE Nota all' art. 2, comma 2: La legge n. 111/1984 reca adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 . Il primo comma del relativo art. 5 prevedeva, infatti, per il triennio 1982-84, la concessione di un adeguamento all'assegno di superinvalidita', all'indennita' di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermita', mediante attribuzione di un assegno aggiuntivo. Con l'abrogazione di detto primo comma, intervenuta con la presente legge, il citato art. 5 resta composto del seguente unico comma: "L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennita' diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sara' determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro".