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Legge 30 dicembre 1986, n. 943 · Legge 30 dicembre 1986, n. 943 — Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

Legge 30 dicembre 1986, n. 943 Art. 3

Titolo I PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

In KraftAmtlicher Text

1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:

a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attivita' volta a garantire parita' di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuita' dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;

c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;

d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realta' sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;

i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidita' e infortunistica, anche al momento del loro rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al servizio e' preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli e' coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione ne' ampliamento della dotazione organica del Ministero.