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Legge 30 dicembre 1986, n. 936 · Legge 30 dicembre 1986, n. 936 — Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Legge 30 dicembre 1986, n. 936 Art. 10Attribuzioni

Titolo II ATTRIBUZIONI DEL CNEL E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

In KraftAmtlicher Text

1. In conformita' a quanto previsto dall' articolo 99, secondo e terzo comma, della Costituzione , il CNEL:

a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui piu' importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni;

c) approva in apposite sessioni con periodicita' da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali ((...)) ;

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunita' europee e degli altri Stati membri;

f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

g) puo' formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalita' previste per la propria iniziativa legislativa;

h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

i) ha l'iniziativa legislativa;

l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.