Legge 23 dicembre 1986, n. 909 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2, dell'atto stesso.