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Legge 23 dicembre 1986, n. 898 · Legge 23 dicembre 1986, n. 898 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. All'accertamento delle violazioni amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , con le seguenti modificazioni:

a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento;

b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;

c) l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal Ministro competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle materie di competenza delle regioni e per le funzioni amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e' emessa dal presidente della giunta regionale o da un funzionario da lui delegato;

d) il rapporto previsto nell' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , deve essere presentato all'autorita' indicata nella precedente lettera c).