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Legge 17 dicembre 1986, n. 880 · Legge 17 dicembre 1986, n. 880 — Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni

Legge 17 dicembre 1986, n. 880 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non e' superiore al quarto di questo.

Note all'art. 9: - Il testo dell'intero art. 26 del D.P.R. n. 637/1972 e' riportato nella nota all'art. 8. - Il primo comma dell'art. 51 dello stesso decreto prevede che: "Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a due volte la maggiore imposta dovuta".