Legge 17 dicembre 1986, n. 880 Art. 7
1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 , dopo la parola "imprese" e' aggiunta l'espressione "o di attivita' professionale".
Nota all'art. 7: Il testo del primo comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 637/1972 , per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attivita' professionale, ove non risultino nei modi indicati dall'art. 13, sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non e' obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore". L'art. 13 cui si fa riferimento concerne i debiti risultanti da atti scritti, da provvedimenti giurisdizionali e da titoli di credito.
Verweist auf
- Legge 17 dicembre 1986, n. 880 Art. 13
- Legge 17 dicembre 1986, n. 880 Art. 14