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Legge 17 dicembre 1986, n. 878 · Legge 17 dicembre 1986, n. 878 — Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Legge 17 dicembre 1986, n. 878 Art. 5Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici

In KraftAmtlicher Text

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.

2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' causa di decadenza dall'incarico.