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Legge 12 dicembre 1986, n. 861 · Legge 12 dicembre 1986, n. 861 — Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto

Legge 12 dicembre 1986, n. 861 Art. 10Indulto condizionato

In KraftAmtlicher Text

1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 6, 7 e 8, il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.