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Legge 5 dicembre 1986, n. 856 · Legge 5 dicembre 1986, n. 856 — Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato

Legge 5 dicembre 1986, n. 856 Art. 21

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

In KraftAmtlicher Text

1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio 1975, n. 169 , e successive modifiche e integrazioni, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501 , sono applicabili, salvo incompatibilita', a quanto non esplicitamente e diversamente disciplinato dalla presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, saranno emanate le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 501 , alle disposizioni recate dalla presente legge.

Nota all' art. 21: - Il D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501 , reca: "Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684 , interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373 , sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale".