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Legge 1 dicembre 1986, n. 879 · Legge 1 dicembre 1986, n. 879 — Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamita'

Legge 1 dicembre 1986, n. 879 Art. 36

In KraftAmtlicher Text

1. L'Azienda trasporti municipalizzati autofiloviari di Ancona e' autorizzata, in deroga al divieto di cui al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , alla assunzione del personale necessario per l'attivazione od il potenziamento di servizi di trasporto urbano per il collegamento della citta' con i nuovi quartieri realizzati per i terremotati e per i sinistrati dalla frana.

2. La determinazione delle unita' da assumere viene effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nota all' art. 36, comma 1 : Il comma 10 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) ha fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale.