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Legge 1 dicembre 1986, n. 870 · Legge 1 dicembre 1986, n. 870 — Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti

Legge 1 dicembre 1986, n. 870 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale da assumere ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1 e' assegnato agli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo il piano di ripartizione di cui alla, tabella 2 allegata alla presente legge.

2. Il Ministro dei trasporti, in relazione ai carichi di lavoro e d'intesa con le organizzazioni sindacali, provvede, con proprio decreto, all'ulteriore suddivisione di tale personale fra i diversi uffici, di ciascuna regione.