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Legge 20 novembre 1986, n. 778 · Legge 20 novembre 1986, n. 778 — Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento

Legge 20 novembre 1986, n. 778 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i rapporti assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti dei rapporti gia' esauriti.

Nota all'art. 3: Il testo dell'art. 207, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 207. - Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attivita' connesse, ossia quelli che rientrano nell'attivita' dell'imprenditore agricolo, a norma dell' art. 2135 del codice civile , anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo. Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo. Sono altresi' soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta sui terreni". Il comma abrogato dal presente articolo prevedeva: "Fra le lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche quelle attinenti all'avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili".