Legge 11 novembre 1986, n. 771 Art. 13Personale
1. Per le esigenze attuative e organizzative connesse alla presente legge il comune di Matera e' autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, il seguente personale, posto alle dipendenze dell'ufficio tecnico comunale:
a) architetti: n. 2;
b) ingegneri: n. 2;
c) geometri: n. 4;
d) geometri disegnatori: n. 4;
e) consulente legale: n. 1;
f) segretario dattilografo: n. 1.
2. I contratti hanno durata biennale.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 5.