Legge 11 ottobre 1986, n. 699 Art. 5
Sono altresi' vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.
Sono altresi' vietati i trasferimenti o le assegnazioni a qualsiasi titolo nelle province in cui la consistenza del personale e' pari o superiore rispetto a quella prevista dalla pianta organica provinciale.