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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343 , e' sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno e' autorizzato a reclutare, annualmente, nell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 , nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nell'Amministrazione della pubblica sicurezza".