Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 59
1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate e' posto a disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - un alloggio nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.