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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 59

In KraftAmtlicher Text

1. Per le esigenze di sicurezza connesse alle funzioni esercitate e' posto a disposizione del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - un alloggio nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con spesa a carico dello Stato.