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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 55

In KraftAmtlicher Text

1. Il Ministro dell'interno rilascia i titoli per l'esercizio delle attivita' di volo del personale della Polizia di Stato.

2. I requisiti per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento degli stessi, per gli esami, nonche' per il rilascio, il rinnovo, la revoca e le sospensioni dei titoli, sono stabiliti con decreto ministeriale.

3. I titoli di cui al precedente comma 1 sono:

a) brevetto di pilota di elicottero;

b) brevetto di pilota aereo;

c) brevetto di specialista di elicottero;

d) brevetto di specialista aereo;

e) brevetto di osservatore.

4. Oltre ai brevetti base di cui al precedente comma 3, con decreto del Capo della polizia, sono stabiliti i requisiti e le modalita' di svolgimento dei corsi per le abilitazioni sui vari tipi di aeromobili e per le qualificazioni professionali.

5. Nelle more dell'attuazione dell' articolo 43, comma diciottesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121 , le indennita' speciali da corrispondere al personale della Polizia di Stato che svolge attivita' di volo coincidono con quelle di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relativi supplementi previsti per il personale militare, secondo l'allegata tabella II.

6. Si applicano inoltre le norme sulla cumulabilita' di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 505 .