Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 4
1. Nell' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 , dopo l'ultimo, e' aggiunto il seguente comma: "Il personale inquadrato nei ruoli istituiti con l'articolo 1 del presente decreto e' collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.