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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 33

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che ha conseguito, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, l'avanzamento al grado di vice brigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, al compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica rivestita.