Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 31
1. Le disposizioni dell' articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152 , si applicano al personale delle forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio.