Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 28
1. L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui agli articoli 48 , 53 , 56 e 102 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341 , appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o della Amministrazione del Ministero dell'interno o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza al corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole di cui all' articolo 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .