Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 16
1. Al personale inquadrato nei ruoli dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato, proveniente dai ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dal ruolo delle ispettrici del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica il terzo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 .
2. Al personale inquadrato nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, proveniente dal ruolo delle assistenti del disciolto Corpo di polizia femminile, si applica l' articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543 . ((3))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 7 agosto 1990, n.232 (in GU n. 187 del 11/8/1990 - Suppl. Ordinario n.55) ha disposto che le disposizioni di cui al presente articolo, comma 1, si estendono al personale di cui all'articolo 20 della presente legge.