Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 14
1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica puo' chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , con le modalita' previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 .
((2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell' articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 . La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza))