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Legge 10 ottobre 1986, n. 668 · Legge 10 ottobre 1986, n. 668 — Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Legge 10 ottobre 1986, n. 668 Art. 14

In KraftAmtlicher Text

1. Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica puo' chiedere di essere inquadrato nei ruoli istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , con le modalita' previste dagli articoli 46 e seguenti dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 .

((2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi di natura tecnica ai sensi nell' articolo 80 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366 . La richiesta di inquadramento e' subordinata al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza))