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Legge 10 ottobre 1986, n. 663 · Legge 10 ottobre 1986, n. 663 — Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Legge 10 ottobre 1986, n. 663 Art. 31

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 204 del codice penale e' abrogato.

2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.