Legge 10 ottobre 1986, n. 663 Art. 31
1. L' articolo 204 del codice penale e' abrogato.
2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.
1. L' articolo 204 del codice penale e' abrogato.
2. Tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa.