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Legge 10 ottobre 1986, n. 663 · Legge 10 ottobre 1986, n. 663 — Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Legge 10 ottobre 1986, n. 663 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e' inserito il seguente: "ART. 53-bis. - (Computo del periodo di permesso o licenza). - 1. Il tempo trascorso dal detenuto o dall'internato in permesso o licenza e' computato a ogni effetto nella durata delle misure restrittive della liberta' personale, salvi i casi di mancato rientro o di altri gravi comportamenti da cui risulta che il soggetto non si e' dimostrato meritevole del beneficio. In questi casi sull'esclusione dal computo decide, con decreto motivato, il magistrato di sorveglianza. 2. Avverso il decreto puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale di sorveglianza secondo la procedura di cui all'articolo 14-ter. il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio".