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Legge 16 agosto 1986, n. 530 · Legge 16 agosto 1986, n. 530 — Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana

Legge 16 agosto 1986, n. 530 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. La legge 8 maggio 1985, n. 205 , si applica nei Paesi in cui risiedano almeno tremila cittadini italiani, anche in assenza di uffici consolari di prima categoria.

2. In tali Paesi le funzioni assegnate ai predetti uffici dalla legge 8 maggio 1985, n. 205 , e dalle sue norme regolamentari di esecuzione, vengono svolte dalla cancelleria consolare esistente presso la competente missione diplomatica e sono esercitate da un funzionario della cancelleria stessa, all'uopo delegato dal capo missione.

3. Ai fini di cui al comma 1, il capo di ciascuna missione diplomatica presso gli Stati nei quali non esistano uffici consolari di prima categoria comunica al Ministero degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la consistenza della collettivita' italiana residente nel rispettivo Paese di accreditamento alla data del 31 dicembre 1985.