Legge 6 giugno 1986, n. 251 Art. 9
La cancellazione dall'albo e' pronunciata dal consiglio del collegio provinciale competente. ((La cancellazione avviene per i seguenti motivi: a) per dimissioni dell'interessato; b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'articolo 5; c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo; d) per il ricorrere di una causa di incompatibilita')) . Le sanzioni disciplinari vengono applicate dal consiglio nei confronti degli iscritti per abusi o mancanze nell'esercizio della professione. Queste sanzioni sono: 1) il richiamo; 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a mesi dodici; 3) la radiazione dall'albo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1991, N. 91)) Agli uffici di cui all'articolo 8 vengono trasmesse le eventuali misure disciplinari adottate.