Legge 6 giugno 1986, n. 251 Art. 5
Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro ((dell'Unione europea)) ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia; b) godere dei diritti civili; c) essere in possesso del diploma di agrotecnico; d) essere residente ((o avere il domicilio professionale)) nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti; e) avere conseguito l'abilitazione professionale; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. ((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.)) Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo.