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Legge 26 aprile 1986, n. 193 · Legge 26 aprile 1986, n. 193 — Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico

Legge 26 aprile 1986, n. 193 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' abrogato. Alle navi ed alle imbarcazioni da diporto non si applica la disposizione di cui all' articolo 148 del codice della navigazione . Sono mantenute, Fino alla data di validita' della licenza di cui all' articolo 9 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , le iscrizioni delle imbarcazioni e delle navi da diporto effettuate fino all'entrata in vigore della presente legge nei registri consolari, ai sensi dell'articolo 6 della citata legge 11 febbraio 1971, n. 50 .

Nota all'art. 5: Il testo dell' art. 148 del codice della navigazione e' il seguente: "Art. 148 (Iscrizione di navi galleggianti destinati alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i galleggianti armati all'estero e destinati permanentemente alla navigazione in acque straniere sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti dall'autorita' consolare".