Legge 26 marzo 1986, n. 86 Art. 6
Titolo I DISPOSIZIONI URGENTI DI RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica. Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalita' previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.