Legge 26 marzo 1986, n. 86 Art. 23
Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce "Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare. con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.