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Legge 28 febbraio 1986, n. 42 · Legge 28 febbraio 1986, n. 42 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88

Legge 28 febbraio 1986, n. 42 Art. 8Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative

In KraftAmtlicher Text

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1986, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1986, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi internazionali o del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata ed alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1986.