Legge 29 gennaio 1986, n. 26 Art. 3
Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all' articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 , e successive modificazioni, e' riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all' articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 . Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprieta' o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.
Note all'art. 3: - Per il testo dell' art. 1 della legge n. 908/1955 v. nella nota all'art. 6, primo comma, lettera a). - I soggetti indicati nell' art. 18 della legge n. 457/1978 , recante norme per l'edilizia residenziale, sono: 1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprieta' a cooperative edilizie a proprieta' individuale; 2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione; 3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione; 4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione; 5) le cooperative edilizie a proprieta' indivisa.
Verweist auf
- Legge 29 gennaio 1986, n. 26 Art. 1
- Legge 29 gennaio 1986, n. 26 Art. 18
- Legge 29 gennaio 1986, n. 26 Art. 6