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Legge 23 dicembre 1974, n. 694 · Legge 23 dicembre 1974, n. 694 — Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili

Legge 23 dicembre 1974, n. 694 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I passeggeri, all'atto dell'imbarco in territorio estero su aeromobile battente bandiera nazionale, devono consegnare le armi o le munizioni che portano con se', sulla persona o nel bagaglio, al comandante dell'aeromobile o ad altro membro dell'equipaggio da lui incaricato, che provvedono a custodirle nei modi previsti nell'articolo 1 della presente legge. Per il ritiro delle armi o delle munizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.