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Legge 29 ottobre 1974, n. 594 · Legge 29 ottobre 1974, n. 594 — Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonche' al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo

Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 52

Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.

In KraftAmtlicher Text

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui e' soggetto il titolo. In tal caso, pero', l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale e' certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, allo ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette. Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sara' effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento e' di venti giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmettera' copia del decreto all'ufficio del registro entro cinque giorni dalla sua emanazione".