Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 49
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui e' diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata".