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Legge 29 ottobre 1974, n. 594 · Legge 29 ottobre 1974, n. 594 — Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonche' al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo

Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 44

Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.

In KraftAmtlicher Text

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , viene inserito il seguente articolo 64-bis. "Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale e' stata concessa, non puo' chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda. Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredita' o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non puo' essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda. Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell' articolo 793 del codice civile , con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non puo' essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda".