Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 33
Titolo secondo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499.
Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorita' diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali".