Legge 29 ottobre 1974, n. 594 Art. 2
Titolo primo MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499
Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , e' sostituito dal seguente: "Chi pretende di avere acquistato la proprieta' o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, puo' ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso".