Legge 14 ottobre 1974, n. 497 · Legge 14 ottobre 1974, n. 497 — Nuove norme contro la criminalita'
Legge 14 ottobre 1974, n. 497 Art. 13
Il testo dell' articolo 6 della legge 2 ottobre 1967, numero 895 , e' sostituito dal seguente: "Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da uno a otto anni".