Legge 10 ottobre 1974, n. 615 Art. 3
All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.