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Legge 14 agosto 1974, n. 358 · Legge 14 agosto 1974, n. 358 — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione allo insegnamento nelle scuole secondarie ed artistiche

Legge 14 agosto 1974, n. 358 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

A partire dall'anno scolastico 1974-75 sono indette, fino all'entrata in vigore della riforma universitaria, sessioni annuali di corsi abilitanti ordinari. Ciascuna sessione puo' comprendere lo svolgimento di piu' corsi, ognuno di durata non inferiore a sei mesi. E' ammessa la partecipazione ad un solo corso abilitante per ciascuna sessione e per il conseguimento di una sola abilitazione. Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di distribuire tra i vari corsi della sessione coloro che chiedono di parteciparvi, sulla base di criteri che tengano conto della data di conseguimento del titolo di studio e dell'eta'. Coloro che hanno gia' presentato domanda di partecipazione ai corsi abilitanti ordinari, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 , sono ammessi con precedenza ai corsi della prima sessione.