Legge 6 agosto 1974, n. 366 Art. 12Lavori in economia
Puo' essere disposta l'esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture, il cui importo non sia superiore a cento milioni di lire. Nei casi d'urgenza, puo' essere disposta la esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e forniture di importo superiore a lire cento milioni, anche al di fuori delle ipotesi previste dall' articolo 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 , e successive modificazioni.