Legge 6 agosto 1974, n. 366 Art. 10Capitolato generale d'appalto
In deroga a quanto disposto dal capitolato generale d'appalto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 , alle imprese appaltatrici non spetteranno interessi o compensi in dipendenza del pagamento dei corrispettivi in piu' anni finanziari. Negli atti precontrattuali e contrattuali sara' iscritta una espressa clausola e sara' precisata la ripartizione dei corrispettivi nei vari anni finanziari.