Legge 26 luglio 1974, n. 343 Art. 2
L'articolo 4 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'accertamento del reddito netto beneficiario va eseguito in base alla situazione economico-patrimoniale del beneficio ecclesiastico alla data di presentazione della domanda di liquidazione, anche se l'assegno di congrua sia dovuto per un periodo di tempo anteriore".