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Legge 16 luglio 1974, n. 722 · Legge 16 luglio 1974, n. 722 — Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972

Legge 16 luglio 1974, n. 722 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovra' altresi' stabilire: a) le, aggiunte di apportare al n. 136 della tabella, allegato A, al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , e successive modificazioni, al fine di introdurre una tassa di esame di L. 100.000 per le domande di brevetto per varieta' vegetali, nonche' una tassa di domanda di L. 60.000 e una tassa di concessione di L. 200.000 per le licenze obbligatorie speciali; b) le spese necessarie per l'applicazione delle nuove disposizioni legislative concernenti la tutela dei ritrovati vegetali, spese alle quali si dovra' provvedere con le entrate derivanti dalle tasse previste alla lettera a) del presente articolo.