Legge 14 giugno 1974, n. 270 · Legge 14 giugno 1974, n. 270 — Norme in materia di enfiteusi
Legge 14 giugno 1974, n. 270 Art. 3
La misura dei canoni e delle prestazioni, prevista dalla presente legge, decorre dall'annata agraria 1965-1966, salvo i casi in cui il pagamento sia stato gia' effettuato e ricevuto senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Per i pagamenti che siano ancora da eseguire e' in facolta' dell'enfiteuta di richiedere la rateizzazione in cinque annualita' dei canoni da pagare e delle eventuali spese.