Legge 5 giugno 1974, n. 341 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVI della convenzione menzionata nell'articolo 1.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo XVI della convenzione menzionata nell'articolo 1.